Al servizio della sicurezza stradale

Segnala | Stampa | Scritto da: Giuseppe Altieri - martedì 26/01/2010 ore 19:21:42
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Soccorso e trasporto


Molti associati esprimono preoccupazione e perplessità per quanto attiene la disciplina dell’autorizzazione al trasporto in conto terzi o proprio con riguardo allo svolgimento delle attività connesse al soccorso stradale o al deposito giudiziario o prefettizio. Da ultimo risulta pervenuto da parte di una società che si occupa di soccorso stradale meccanico l’invito alle ditte convenzionate a provvedere  a dotarsi di almeno un carro con  l’autorizzazione  per il trasporto conto terzi.
Può esprimere il suo parere al riguardo?
G.M.


La materia  del settore è disciplinata principalmente dalla legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. Si tratta di un quadro normativo ben definito  all’interno del quale sono compiutamente indicate le definizioni del trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi. Bipartizione che non si applica, per espressa disposizione dell’ art. 30 lettera D della legge 298 del 1974, agli  autocarri-attrezzi  di ogni genere che siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi di opera.

La ratio della norma è quella di evitare l’assimilazione del carro-attrezzi alla disciplina del trasporto , per conto proprio o di terzi , considerando detto veicolo come strumento per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Al di la di tale qualificazione occorre pur sempre procedere ad una analisi sommaria della distinzione richiamata nel quesito. Sul punto, l’articolo 31 stabilisce che il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche per esigenze proprie quando ricorrono le seguenti condizioni: a) il trasporto avvenga con mezzi propri o noleggiati senza conducente ; b) il trasporto non costituisce l’attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria; c) le merci trasportate appartengono al trasportatore o siano da questi prese in comodato, in locazione o debbano essere trasformate, elaborate , riparate o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o a un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. Mentre secondo l’art. 40 il trasporto di cose per conto di terzi si verifica quando l’attività  dell’impresa sia la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo. Definizione peraltro richiamata dal D.l.vo  21 novembre 2005, n.286  avente ad oggetto le disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore e che all’art 2 stabilisce che si intende per  attività di autotrasporto la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo. All’interno di tale quadro normativo occorre inquadrare  l’attività di trasporto che può essere  svolta dai carri di soccorso. Operazione ermeneutica da condurre  attraverso la verifica,nell’ipotesi data, della sussistenza delle condizioni previste dagli articoli  30 e 31 citati. Orbene,  non vi è dubbio che l’esercizio dell’attività di soccorso stradale meccanico con utilizzo di  carro-attrezzi quale mezzo d’opera per l’intervento di riparazione  richiesto dall’utente,  ricada nella disciplina prevista dall’art. 30 riguardante i casi di  esclusione dell’applicazione delle norme sull’autotrasporto.

Nel caso in cui il  carro-attrezzi  non possa essere assimilato a mezzo d’opera  e si richiede l’intervento per operare il trasferimento di un veicolo  in avaria dalla sede stradale,  l’attività di trasporto è pur sempre regolata dall’art. 31 citato che disciplina  l’attività di trasporto  in conto proprio, in quanto il trasporto non è fine a se stesso ma  costituisce una attività complementare o sussidiaria all’attività economica principale  finalizzata all’intervento di riparazione o di deposito per il  successivo intervento. Ugualmente deve dirsi per l’ipotesi di trasporto del veicolo sottoposto a sanzione amministrativa del fermo, sequestro o rimozione in conseguenza di sanzioni amministrative previste dal Codice della strada ovvero nel caso della misura cautelare del sequestro applicata nell’ambito di un procedimento penale. In tali casi,  il trasporto del veicolo non costituisce il fulcro della prestazione richiesta al soccorritore ma è elemento accessorio di un contratto di deposito disposto dal trasgressore o dalle Forze dell’ordine. La distinzione tra le due ipotesi non è data dalla natura della prestazione del trasporto ma della finalità dello stesso: il discrimine è dato dalla prestazione che viene richiesta attraverso l’intervento di carro-attrezzi. Ogni qualvolta il trasporto dei veicolo costituisce elemento accessorio dell’intervento richiesto,  sia esso deposito, rimozione o custodia , non si verte in tema di trasporto di cose per conto terzi. Cosi il caso del trasporto di un veicolo da una officina all’altra per le riparazioni necessarie ovvero da una sede  di  deposito  ad un altro. Si tratta chiaramente di ipotesi nelle quali il trasporto non costituisce la prestazione principale richiesta ma è l’elemento accessorio e sussidiario per la prestazione principale costituita dal contratto di riparazione o di deposito. Caso diverso l’ipotesi nella quale  la prestazione richiesta è esclusivamente quella del trasporto fine a se stesso  del veicolo da un luogo ad un altro in cambio di un  compenso prestabilito: prestazione che ricade nella disciplina dell’art. 40 citato. Per quanto attiene la richiesta di alcune società di soccorso stradale, diretta  ai centri convenzionati, di munirsi di almeno un mezzo autorizzato al trasporto per conto di terzi,  occorre rilevare che tale richiesta non avviene nel quadro della convenzione stipulata per l’attività di soccorso stradale meccanico, all’interno della quale l’attività di trasporto costituisce attività complementare e quindi esclusa dall’applicazione delle disciplina del trasporto per conto terzi. La richiesta della autorizzazione specifica riguarda una diversa ipotesi di utilizzo del mezzo,  fuori dall’ipotesi del soccorso stradale meccanico,  nell’ambito di una  attività di  trasporto di veicolo,  fine a se stesso,  e come tale disciplinata dall’art 40 della legge  6 giugno 1974 n. 298.



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