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Questa pagina è stata vista: 4509 volte. Torna alla lista di questa categoria - Torna alla lista generale Soccorso e trasportoMolti associati esprimono preoccupazione e perplessità per quanto attiene la disciplina dell’autorizzazione al trasporto in conto terzi o proprio con riguardo allo svolgimento delle attività connesse al soccorso stradale o al deposito giudiziario o prefettizio. Da ultimo risulta pervenuto da parte di una società che si occupa di soccorso stradale meccanico l’invito alle ditte convenzionate a provvedere a dotarsi di almeno un carro con l’autorizzazione per il trasporto conto terzi.
Nel caso in cui il carro-attrezzi non possa essere assimilato a mezzo d’opera e si richiede l’intervento per operare il trasferimento di un veicolo in avaria dalla sede stradale, l’attività di trasporto è pur sempre regolata dall’art. 31 citato che disciplina l’attività di trasporto in conto proprio, in quanto il trasporto non è fine a se stesso ma costituisce una attività complementare o sussidiaria all’attività economica principale finalizzata all’intervento di riparazione o di deposito per il successivo intervento. Ugualmente deve dirsi per l’ipotesi di trasporto del veicolo sottoposto a sanzione amministrativa del fermo, sequestro o rimozione in conseguenza di sanzioni amministrative previste dal Codice della strada ovvero nel caso della misura cautelare del sequestro applicata nell’ambito di un procedimento penale. In tali casi, il trasporto del veicolo non costituisce il fulcro della prestazione richiesta al soccorritore ma è elemento accessorio di un contratto di deposito disposto dal trasgressore o dalle Forze dell’ordine. La distinzione tra le due ipotesi non è data dalla natura della prestazione del trasporto ma della finalità dello stesso: il discrimine è dato dalla prestazione che viene richiesta attraverso l’intervento di carro-attrezzi. Ogni qualvolta il trasporto dei veicolo costituisce elemento accessorio dell’intervento richiesto, sia esso deposito, rimozione o custodia , non si verte in tema di trasporto di cose per conto terzi. Cosi il caso del trasporto di un veicolo da una officina all’altra per le riparazioni necessarie ovvero da una sede di deposito ad un altro. Si tratta chiaramente di ipotesi nelle quali il trasporto non costituisce la prestazione principale richiesta ma è l’elemento accessorio e sussidiario per la prestazione principale costituita dal contratto di riparazione o di deposito. Caso diverso l’ipotesi nella quale la prestazione richiesta è esclusivamente quella del trasporto fine a se stesso del veicolo da un luogo ad un altro in cambio di un compenso prestabilito: prestazione che ricade nella disciplina dell’art. 40 citato. Per quanto attiene la richiesta di alcune società di soccorso stradale, diretta ai centri convenzionati, di munirsi di almeno un mezzo autorizzato al trasporto per conto di terzi, occorre rilevare che tale richiesta non avviene nel quadro della convenzione stipulata per l’attività di soccorso stradale meccanico, all’interno della quale l’attività di trasporto costituisce attività complementare e quindi esclusa dall’applicazione delle disciplina del trasporto per conto terzi. La richiesta della autorizzazione specifica riguarda una diversa ipotesi di utilizzo del mezzo, fuori dall’ipotesi del soccorso stradale meccanico, nell’ambito di una attività di trasporto di veicolo, fine a se stesso, e come tale disciplinata dall’art 40 della legge 6 giugno 1974 n. 298. |
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