Al servizio della sicurezza stradale

Segnala | Stampa | Scritto da: Redazione ANCSA - martedì 26/01/2010 ore 19:40:40
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Cronotachigrafo periodi di guida e di riposo


L’articolo 30 della Legge 298/74 stabilisce che non sono soggetti alle norme riguardanti la disciplina degli autotrasporti di cose, i seguenti veicoli:
  • a) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle Forze Armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
  • b) gli autoveicoli di proprietà dell’ amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
  • c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all’ esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità Economica Europea;
  • d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei Trasporti-Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’ opera;
  • e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
  • f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e le tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
  • g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
  • h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone o cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore a 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l’ aviazione civile.Con le nuove disposizioni susseguitesi nel tempo, vedi il Regolamento CE del Consiglio dei 15 marzo 2005 n. 561/2006 del Parlamento Europeo,  relativo al settore dei trasporti su strada, che modifica i regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98, con il quale viene abrogato il regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio, per i periodi di guida e di riposo dei conducenti di autocarri, entrato in vigore l’11 aprile 2007. Il punto 17 dei Regolamento CE n. 561/2006 detta le finalità del regolamento, e  mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori e dei dipendenti oltre alla sicurezza stradale in generale. Esso prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata e per settimana, ed un periodo di riposo giornaliero (h24) non inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore.
Applicazione
Detto Regolamento CE n. 561/2006 si applica ai conducenti di autocarri con massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 3,5 tonnellate, si applica, inoltre a prescindere dal paese in cui il veicolo è stato immatricolato, al trasporto su strada effettuato esclusivamente all’interno della Comunità; o la Svizzera e i paesi che fanno parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Esenzioni
Inoltre il Regolamento CE n. 561/2006 stabilisce che non si applica ai trasporti stradali la disciplina del riposo giornaliero effettuati a mezzo di:

  • a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
  • b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
  • c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità.
  • d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
  • e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
  • f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
  • g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini dì miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
  • h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
  • i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.In riferimento a quanto esposto, si rappresenta che l’articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento
  • CEE n. 3821/85 modificato dal Regolamento CE n. 561/2006 dispone che l’apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencali all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. Per i veicoli di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dei regolamento (CE) n. 561/2006 e i veicoli che erano stati esonerati dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ma che sono rientrati ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo maggiore per uniformarsi a tale requisito, cioè  fino al 31 dicembre 2007. Il Decreto del Ministero dei Trasporti pubblicato il 20 Giugno 2007 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007) sono state emanate le Esenzioni dell’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto. Infatti ai trasporti effettuati impiegando i veicoli di cui all’art. 13. paragrafo I. lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo, non sì applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento. Inoltre, i veicoli di cui all’art. 13, lettera g) del regolamento (CE) n. 561/2006, sono dispensati dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, richiamato nel regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006. Pertanto i veicoli esentati dall’applicazione dei predetti regolamenti  (CEE 3821/85 e CE 561/2006) sono:
  • d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97767/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e con un utilizzo solamente entro un raggio di 50 km dalla sede dell’impresa e a condizione che la guida dei veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
  • h) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, telefonica, telegrafica, di radiodiffusione emittenti e riceventi, di televisione e radio;
  • j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
  • l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori-di latte o di prodotti latticini destinati all’alimentazione animale;
  • g) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro. Poiché i veicoli ad “uso speciale” per soccorso stradale non sono ritenuti trasportatori in base alla Legge 298/74, ed il cronotachigrafo  esistente sul veicolo, non essendo l’attività primaria viene usato saltuariamente, ed  esclusivamente oltre la distanza di 100 Km dal punto dove ha sede l’Azienda, riportiamo solo i tempi di guida e di interruzione giornaliera. Periodo di guida giornaliero: dopo un periodo di guida ininterrotto di quattro ore e trenta, il conducente deve osservare un periodo di interruzione della guida del veicolo almeno di quarantacinque minuti consecutivi, questa interruzione può essere trasformata in due soste una di quindici minuti e a seguire una di trenta minuti intercalate sempre nel periodo di guida di quattro ore e trenta.
Per coloro che volessero approfondire maggiormente il contenuto, sia della Circolare che del Decreto del Ministero dei Trasporti, come sopra richiamato con numeri delle relative pubblicazioni sulla G.U.



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